In riferimento all’entrata in vigore del D. Lgs 03/09/2020 n.116, in materia di recupero rifiuti, con la presente la ns. azienda, comunica ai propri clienti, le principali novità introdotte dal D.L. sgvo in oggetto.
- RIFIUTI:
I rifiuti speciali prodotti dai supermercati, ipermercati, bar, ristoranti ecc… sono classificati, secondo il nuovo D. Lsg. rifiuti urbani (si allega classificazione). I rifiuti che non rientrano in tale categoria sono: oli e grassi commestibili, sottoprodotti di origine animale, pile ed accumulatori, RAE “e tutti quei rifiuti prodotti dalle attività economiche diverse da quelle al comma 2”;
- SCELTA TRA DITTA PRIVATA O COMUNE:
- Il punto vendita può scegliere il servizio pubblico, conferendo solo i rifiuti classificati urbani, senza limiti di quantità ed in base alle modalità di raccolta del comune di appartenenza;
- Il punto vendita può scegliere il servizio privato, conferendo i propri rifiuti urbani purchè sia una ditta autorizzata al recupero di tali rifiuti;
- I rifiuti che non rientrano nella classificazione di “rifiuti urbani” continuano ad essere gestiti da ditte private;
- TARI:
La Tari è costituita da:
- parte fissa, attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti per tipologia di attività;
- parte variabile, attribuita mediante misurazione della quantità di rifiuti conferiti (i comuni non organizzati applicano un sistema presuntivo).
Il punto vendita che conferisce al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani è escluso dalla corresponsione della parte variabile della Tari.
Il punto vendita che conferisce al di fuori del servizio pubblico alcune tipologie dei propri rifiuti urbani ha diritto alla riduzione della parte variabile della Tari in relazione alla quantità di rifiuti conferiti al privato.
- SCELTA TRA PUBBLICO E PRIVATO
Il punto vendita deve comunicare la scelta di avvalersi del servizio pubblico o di ricorrere al servizio privato entro il 30 Giugno di ogni anno comunicandolo tramite pec al Comune e/o al gestore del servizio.
La scelta della ditta privata presuppone di dover dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Il punto vendita deve scegliere un soggetto privato che sia autorizzato ad effettuare il recupero dei rifiuti urbani.
Chi sceglie il servizio privato può chiedere di ritornare al servizio pubblico prima del termine dei 5 anni ma è facoltà del servizio pubblico accogliere tale richiesta.
Se si sceglie il privato ogni anno deve essere comunicato la propria scelta mediante comunicazione.
Chi sceglie il servizio pubblico si vincola per 5 anni al pubblico, e di conseguenza al pagamento
dell’intera TARI per tutta la durata dei 5 anni.
Pertanto, se si sceglie il servizio privato, la comunicazione effettuata il 30 giugno avrà validità a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo ed entro il successivo 30 giugno dovrà effettuare una nuova comunicazione relativa alla scelta della tipologia di servizio.
A partire dal 2023 le utenze che hanno sede nel Comune di Roma potranno comunicare la propria scelta solo on line dal sito di Ama Spa, dopo aver provveduto alla registrazione della propria utenza.
La nostra azienda fornisce supporto per l’emissione della documentazione necessaria all’invio della comunicazione agli enti, pertanto, per eventuali delucidazioni o chiarimenti in merito a quanto sopra comunicato Vi invitiamo a contattare i ns uffici al numero 06.9254353 o all’indirizzo e-mail info@cogeacorporation.it.